martedì 18 settembre 2012

Venezia città metropolitana



La Città Metropolitana è un ente previsto per la prima volta dalla L. 142/1990, che ha attribuito al Governo, su proposta delle Regioni interessate, l’emanazione entro due anni di decreti legislativi attuativi, con poteri di surroga al Governo stesso in caso di inerzia delle Regioni.



Con la L.Cost. 3/2001 è stato modificato il titolo V della Costituzione e la Città Metropolitana ha fatto il suo ingresso nella Carta Costituzionale.

i Comuni che faranno parte della Città Metropolitana potranno subire una riduzione delle funzioni amministrative di pertinenza, al fine di consentire alla Città Metropolitana l’esercizio unitario delle funzioni amministrative nell’area di riferimento, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.



Nei termini previsti dalla legge delega, il Governo Monti ha adottato il DL 95/12, poi convertito con emendamenti nella L. 135/12 nell’ambito della cd. Spending Review (in seguito brevemente denominata anche “Legge di riforma”), dando di fatto il via ad un iter accelerato per le istituzioni coinvolte al fine di pervenire al riordino istituzionale degli enti territoriali e con l’obiettivo di razionalizzare la spesa pubblica.

La riforma è regolata dagli artt. 17 e 18, rispettivamente dedicati al riordino delle province ed all’istituzione delle città metropolitane.
Sotto il profilo sostanziale, per quanto qui interessa, le norme prevedono che:
‐ tutte le province delle regioni a statuto ordinario sono oggetto di riordino;
‐ i requisiti minimi per rimanere provincia sono congiuntamente i 2.500 chilometri quadrati ed una popolazione non inferiore a 350.000 abitanti (criteri fissati con successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri 20/07/12);

‐ a partire dal 01/01/2014 la Provincia di Venezia viene soppressa e viene istituita la Città Metropolitana di Venezia;

‐ il territorio della Città Metropolitana di Venezia coincide con quello della Provincia, salvo il potere dei Comuni di aderire ad una Provincia limitrofa. è prospettabile solo il caso di comuni “in uscita” dall’area metropolitana, con esclusione di nuove candidature di territori che, per ragioni storiche, sociali, economiche o di altra natura, potrebbero contribuire efficacemente alla coesione amministrativa;

‐ sono organi della Città Metropolitana il Sindaco Metropolitano ed il Consiglio Metropolitano, formato da 12 componenti che vengono eletti con il metodo indiretto.



Sia lo statuto provvisorio che lo statuto definitivo possono stabilire che il sindaco metropolitano sia: a) di diritto il Sindaco di Venezia oppure b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l’elezione del presidente della provincia. Solo nel caso in cui il comune capoluogo (nel caso di specie quello di Venezia) deliberi anche di articolarsi in più comuni (pensiamo al caso di una eventuale separazione di Venezia da Mestre, scelta che la riforma rende possibile), sarebbe possibile prevedere nello statuto che il Sindaco Metropolitano sia eletto ai sensi dell’art. 18 comma 4 lett. c) ossia a suffragio universale e diretto;

‐ alla Città Metropolitana di Venezia vengono attribuite le funzioni fondamentali della Provincia di Venezia, nonché la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali, la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, le funzioni relative alla mobilità e viabilità, la promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, nonché quelle ulteriori funzioni che lo Stato e la Regione vorranno attribuire.




La grave situazione economica e finanziaria, accompagnata a decenni di assenza di riforme e da forti trasformazioni territoriali, impone che tutte le istituzioni si facciano carico dell’equilibrio dei conti pubblici, razionalizzando la spesa pubblica, riducendo gli sprechi e contribuendo, nel contempo, al rilancio della crescita del paese e all’avvio di una ricostruzione civica e sociale, in un contesto di equità e di coesione sociale e territoriale.

Le prospettive di riforma istituzionale, avviate con l’istituzione della Città Metropolitana, di cui oggi si discute in Consiglio Comunale, si collocano indubbiamente in questa politica di razionalizzazione e modernizzazione dello Stato.

Nell’ambito della Città Metropolitana i Comuni che la costituiscono potranno per statuto avere persino maggiori funzioni di quelle odierne, da esercitare in forma singola o associata, vista la previsione dell’art. 18, comma 9, lett. c) della Legge di riforma.







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