giovedì 27 settembre 2012

Cosa sono l'Ittiturismo e la Pescaturismo?





La pescaturismo e l'ittiturismo sono due costole dell'attività peschereccia. Spieghiamoci meglio: la pescaturismo consiste nell'imbarcare un gruppo di persone, oltre all'equipaggio, in una nave adibita a pesca professionale. Sul peschereccio ci si diletta nella pesca insieme ad esperti del settore, i quali oltre ad aiutare gli ospiti, possono allestire a bordo dei pasti a base del pescato del giorno, o cucinare le specie che allevano con l'acquacoltura a terra.

L'ittiturismo invece consiste in un'attività di ricezione ed ospitalità esercitata dai pescatori, attraverso l'utilizzo delle proprie abitazioni o nel nostro caso di manufatti tradizionali come i casoni, e l'offerta di servizi di ristorazione e degustazione dei prodotti tipici.

Come mettersi a norma e cosa sapere in merito alla gestione di queste attività? La regione Veneto ha recentemente emanato la legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 in merito alla disciplina di queste attività, compreso l'agriturismo.
La prima cosa essenziale è distinguere le due discipline dalla ristorazione. L'attività può essere esercitata solo ed esclusivamente in tempo e misura minore rispetto all'attività di pesca e ad opera di pescatori professionisti. Gli alimenti impiegati nei pasti poi, devono tassativamente provenire per almeno il 50 % dalla propria impresa ittica e per il restante da aziende solo venete, a meno che una crisi straordinaria intacchi il comparto pesca. Quindi un privato, magari muratore, che casualmente ha un casone e cucina pesce preso all'ingrosso, è un classico ristoratore.

Ma spulciamo bene la direttiva. Cominciamo con l'Ittiturismo, che prende buona parte delle nuove disposizioni dagli articoli sull'agriturismo. I requisiti sono: essere un pescatore, utilizzare la propria abitazione o delle strutture aziendali collegate con la propria attività ed aver superato un corso iniziale di formazione professionale per l'avvio di attività ittituristica presso organismi di formazione accreditati presso la regione. Ben chiaro ed evidente resta l'obbligo che l'attività della pesca o acquicoltura e la quantità del pesce pescato, debbano restare superiori al tempo passato tra i fornelli e al quantitativo di pesce preparato per gli ospiti.

L'attività ricettiva ittituristica segue di pari passo le regole concernenti l'agriturismo, infatti la somministrazione di pasti e bevande è destinata esclusivamente alle persone che usufruiscono dell’ospitalità in alloggi e di spazi aperti attigui e può essere svolta annualmente; negli altri casi è ammessa solo stagionalmente per un numero massimo di posti a sedere, pari a 80, qualora l’azienda agrituristica svolga attività per un massimo di 160 giorni di apertura all’anno e a 60 qualora l’azienda agrituristica svolga attività per un massimo di 210 giorni di apertura all’anno.

Passiamo ora alla pescaturismo. Uguali gli obblighi primari: essere pescatori di professione ed aver passato un corso di formazione per l'attività di pescaturismo. L'attività di ristorazione a bordo deve avvenire con le proprie attrezzature e il proprio prodotto. La pesca dev'essere effettuata con l'impiego di sistemi consentiti dalle norme vigenti. Se si svolge in mare ci si attiene alle modalità definite dalla capitaneria di porto, se si svolge in laguna o in acque marittime interne, i pescatori devono attenersi all'art. 25 “Esercizio della pesca professionale” della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

Quali sono invece i requisiti ed i limiti? Sono necessari accertamenti di sicurezza e prova pratica di stabilità di ciascuna delle proprie navi in ore diurne o notturne, con l’indicazione del numero massimo di persone imbarcabili su ciascuna nave, rilasciata, per il tramite degli uffici dell’ispettorato o della capitaneria di porto territorialmente competenti. Ci si deve inoltre munire di polizza assicurativa verso terzi e di patente nautica da diporto. Nel caso di navigazione nelle acque delle lagune, è autorizzato l’imbarco di passeggeri in numero superiore a dodici. Non è da trascurare l'igiene, infatti le strutture e i locali destinati all’esercizio dell’attività agrituristica o ittituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi.



Affinchè si possano iniziare queste avventure ci deve essere un riconoscimento provinciale in merito alle attività turistiche legate al settore primario. Una volta ottenuto l'ok, devono essere aperte entro due anni. L'inizio attività poi dev'essere segnalato al comune per l'Ittiturismo e alla provincia per la pescaturismo.

E per quanto riguarda prezzi e ospiti? Eccoci arrivati al sodo. È perentorio comunicare alla provincia, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi massimi concernenti le attività di ospitalità che si intendono applicare con validità per l’anno solare successivo qualora siano modificati rispetto all’anno precedente, unitamente ai periodi di apertura dell’azienda ittituristica o di esercizio dell’attività di pescaturismo.
Bisogna esporre al pubblico la segnalazione certificata di inizio attività, il simbolo regionale identificativo del turismo veneto e il logo dell’attività.

È obbligatoria la registrazione e denuncia delle generalità delle persone alloggiate nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, nonché la comunicazione alla provincia degli arrivi e delle presenze degli ospiti alloggiati, ai fini delle rilevazione statistiche.
In caso di superamento del limite dei posti a sedere, ciò deve essere comunicato preventivamente alla provincia. Infine per l'attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande, è fatto obbligo di esporre al pubblico e nel menù l’elenco delle pietanze, delle bevande e degli altri prodotti serviti, indicando i relativi prezzi e la provenienza dei prodotti.




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